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Data:23/10/2004
News
CO.CO.CO.: SCADENZA DEL 23 OTTOBRE

Il 23 ottobre p.v. è l’ultimo giorno di vigenza per le collaborazioni coordinate e continuative instaurate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003 (legge “Biagi”).

L’art. 86, 1° comma, del citato decreto, infatti, ha previsto un regime transitorio per l’efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate prima della legge “Biagi” che non possono essere ricondotte a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, fino al massimo di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (24 ottobre 2003).

Il termine di efficacia, secondo la modifica apportata dal decreto correttivo (che ancora non è stato pubblicato in G.U.) all’art. 86, 1° comma, può essere ulteriormente prorogato fino al 24 ottobre 2005 tramite accordo sindacale stipulato in sede aziendale.

Ovviamente, la possibilità di proroga ulteriore tramite accordo aziendale è relativa solo alle collaborazioni coordinate e continuative già in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Cogliamo l’occasione per rammentare che le nuove collaborazioni coordinate e continuative possono essere stipulate solo con la modalità a progetto, secondo il disposto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276.

Per completezza di informazione, si fa presente che è ancora possibile fare contratti di collaborazione secondo le vecchie regole, ossia senza obbligo di progetto e di rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 276, nei seguenti casi:

Ø prestazioni di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con compensi complessivamente percepiti, sempre nel corso del medesimo anno solare, non superiori a 5 mila euro;
Ø prestazioni intellettuali svolte da soggetti iscritti negli appositi albi professionali esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
Ø prestazioni rese a favore di società sportive dilettantistiche;
Ø prestazioni rese in qualità di componenti di consigli di amministrazione, collegi sindacali, organi di controllo, ecc.
Ø prestazioni rese da chi è già pensionato di vecchiaia.

A cura di Claudio Riciputi, Ufficio Legislazione Legacoop


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